La rassegna stampa di cui ho parlato nel post dell’11 agosto 2024 riporta la cronaca della fondazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano a seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 1099 del 18 novembre 1953, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1954 il quale recepisce il protocollo della convenzione di Stresa del 1° giugno 1951 sull’uso delle denominazioni d’origine tipiche dei formaggi. La convezione di Stresa rappresenta la “pietra miliare” per la tutela internazionale delle denominazioni dei prodotti alimentari tipici.
Sull’argomento sono riportati i seguenti articoli:
·
L’Unità del 11 febbraio ‘54 titola: “Occorre
difendere il Parmigiano-Reggiano dalle speculazioni dei gruppi monopolisti” di
Aldo Magnani
·
Gazzetta di Reggio del 5 marzo ’54 titola:
“Ratificata la convenzione di Stresa sull’uso delle denominazioni tipiche”
· Gazzetta
di Reggio del 10 marzo ’54 titola “Prossimo il riconoscimento del Parmigiano Reggiano”
di A. Lusuardi, il quale riferisce che in tempi brevi sarà emanata la
legislazione per il riconoscimento delle denominazioni in quanto la Convenzione
stabilisce termini temporali precisi per l’esercizio del diritto di
riconoscimento
· Il
Sole del 17 marzo ’54 riporta il testo integrale del disegno di legge trasmesso
alla Camera dopo l’approvazione in sede deliberante da parte della Commissione
Agricoltura del Senato.
Il disegno di legge viene modificato dalla Camera, ma in
tempi stretti viene definitivamente approvato dal Senato e pertanto viene
promulgata la legge 125 del 10 aprile 1954. La legge stabilisce importanti
principi normativi:
· All’art.
4 … la costituzione presso Ministero dell'agricoltura e delle foreste il
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi.
·
All’art. 7 La vigilanza per l'applicazione
delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio. I
Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto
dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul
commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a
Consorzi volontari di produzione.
· Nell’allegato
A - Caratteristiche e zone di produzione dei formaggi per i quali è
riservato l'uso dei nominativi d'origine l’elenco dei formaggi tipici è il
seguente: Gorgonzola; Parmigiano Reggiano e Pecorino
Romano;
· Nell’allegato B - Caratteristiche dei formaggi per i
quali è riservato l'uso delle denominazioni l’elenco dei formaggi è il
seguente: Asiago, Fiore Sardo; Caciocavallo, Fontina e Provolone.
Sull’importanza del Comitato la
Gazzetta di Reggio ne riferisce in un articolo del 9 aprile 1954 – (un giorno
prima della pubblicazione sulla G.U. della legge 125) intitolato: “Il Comitato
dei dodici tutelerà le denominazioni d’origine dei formaggi” scrive: “I
compiti del Comitato, inutile sottolinearlo, sono vastissimi e assai delicati poiché
inferiscono direttamente alla materia che intende tutelare… “ sin dalle
prime riunioni si manifesteranno rivalità e posizioni differenti che, a mio
parere, riflettevano posizioni politiche contrapposte.
La vigilanza sulla produzione e
commercializzazione viene affidata a Consorzi volontari ed è per questa ragione
che il 24 luglio 1954 è convocata l’assemblea
straordinaria del Consorzio Volontario Interprovinciale
Grana Tipico (fondato il 27 luglio del 1934) nella quale viene
deliberata la proroga dell’ente tre 3 anni (la scadenza naturale era al 27
luglio del 1954) e, cosa più importante il cambio di denominazione in Consorzio
del Formaggio Parmigiano-Reggiano. Denominazione tutt’ora in vigore. (ne
riferisce la “Cooperazione Reggiana” in un articolo del 30 luglio 1954.
I due allegati A e B della legge
125 mettono in evidenza l’importante differenza tra formaggi tipici prodotti in
una specifica area geografica, ben delimitata, con specifici disciplinari di
produzione, (allegato A) e quelli sulla con disciplinare ma non necessariamente
prodotti in una zona definita. In definitiva si tratta dei precursori, a grandi
linee, delle produzioni che oggi chiamiamo DOP (Denominazione d’origine
protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta).
Voglio evidenziare che nei due
allegati non viene nominato il Grana Padano.
In questa sede non intendo
affrontare la delicata querelle sull’origine dei formaggi tipo “grana” (chi è
nato per primo? il Parmigiano, il Reggiano, il Lodigiano, il Piacentino, ecc..)
che per sommi capi considero speciosa e inconcludente perché l’origine è senza
dubbio comune, poi sono state introdotte tecniche casearie che hanno portato alla
diversificazione dei formaggi, più o meno significative.
Mentre nella zona del Parmigiano
Reggiano si discute sul da farsi è bene sapere che il 18 giugno del 1954 Assolatte
(Associazione delle industrie lattiero casearie) e Federlatte (Associazione
delle cooperative casearie) fondano il Consorzio del Grana Padano.
La stampa reggiana è assai prodiga
nel riferire sulle vicende del Parmigiano-Reggiano (negli articoli spesso di
parla anche di Reggiano-Parmigiano) ma non un solo cenno o rigo sulla
fondazione del Consorzio del Grana Padano.
Il 2 settembre 1954 sulla Gazzetta
di Reggio viene pubblicato l’articolo dal titolo, a caratteri cubitali, “Gli
interessi della zona tipica minacciati dal Comitato Nazionale”.
Le minacce alle quali si fa riferimento
sono sostanzialmente due:
1. Ampliamento della zona di produzione del formaggio
Parmigiano-Reggiano. Il Comitato si era espresso favorevolmente nel comprendere
nella zona anche la provincia di Piacenza;
2. L’uso di tecnologie casearie meno restrittive per la
produzione del formaggio tipo “grana”. Si deve tener presente che:
a. Il Parmigiano-Reggiano poteva essere prodotto solo nel
periodo 1° aprile 11 novembre, era vietato l’uso di qualunque additivo antifermentativo,
la stagionatura è naturale doveva durare almeno due stati di stagionatura.
b. Il “grana” veniva prodotto tutto l’anno, si utilizzavano sostanze
antifermentative ed infine era ammessa una stagionatura forzata
Da quanto esposto emerge in modo
evidente che le ragioni dei produttori di Parmigiano-Reggiano sono
inconciliabili con quelle dei “padanisti”.
Il dibattito si infiamma, riunioni,
convegni, interpellanze, lettere al ministro dell’Agricoltura, Senatore
Giuseppe Medici. Segnalo che un articolo sull”Unità” del 27 ottobre ’54 riferisce
che il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’Appello di Bologna non hanno
convalidato l’assemblea del Consorzio
Volontario Interprovinciale Grana Tipico e pertanto ne decretano la
liquidazione. Ennesima “doccia fredda” alla quale il mondo cooperativo reagisce
prontamente e l’8 novembre viene convocata una assemblea straordinaria per l’approvazione
di un nuovo statuto del Consorzio.
Gli articoli riportati dalla
rassegna stampa sono numerosi ma ne voglio evidenziare uno pubblicato su “Il
Lavoratore dei Campi” il 27 ottobre ’54 che titola: “Fu il rappresentante
bonomiano a proporre l’allargamento della zona” e nel sottotitolo si scrive: “Con
questa nota il rag. Salvarani smentisce nuovamente Benvenuti. Dopo aver tradito
gli interessi dei produttori, bonomiani e agrari vorrebbero rifarsi una
verginità”.
Per chi non lo sa Paolo Bonomi,
democristiano, fondò l’associazione agricola dei “Coltivatori Diretti” (Coldiretti)
fu politico assai influente in quanto riuscì a controllare la potente
organizzazione dei Consorzi Agrari (https://www.coldiretti.it/archivio/unita-italia-cento-anni-fa-nasceva-paolo-bonomi-il-fondatore-della-coldiretti-02-07-2010)
Non so nulla del citato Benvenuti,
ma ritengo sia dirigente locale della Coldiretti.
La nota del rag. Salvarani,
riferisce in modo assai puntuale e convincente come il Comitato ministeriale fosse
stato fortemente condizionato dalla Coldiretti (esattamente come succede oggi Coldiretti
fa pesare il suo potere politico) al fine di ottenere l’allargamento della zona
di produzione e la conseguente modifica del rigido disciplinare in vigore per
la produzione del Parmigiano-Reggiano.
La reazione locale fu dura e strategicamente
vincente in quanto riuscì ad aggregare il mondo della cooperazione, tecnici, ed
esperti del settore, e al tempo stesso ridimensionare il ruolo locale dei
dirigenti Coldiretti.
Il risultato di tale azione
combinata conseguì il risultato che nulla di quanto proposto dalla Comitato ministeriale
si concretizzò a danno del Parmigiano-Reggiano.
Fu vittoria di “Pirro”, perché i
bonomiani avevano già pronto il piano B. Avendo costituito il Consorzio del
Grana Padano è stato relativamente facile procedere al riconoscimento della
denominazione tipica. Nel Decreto del Presidente della repubblica del 30
ottobre 1955 n° 1269 il Grana Padano è compreso nell’elenco dei formaggi a
denominazione tipica con la definizione del metodo di produzione,
caratteristiche merceologiche e zona di produzione.
La politica “rossa” è riuscita ad
avere il formaggio grana “Parmigiano- Reggiano” e la politica “bianca” il Grana
Padano.
Da allora i due formaggi grana hanno
avuto evoluzioni differenti sia in termini quantitativi che qualitativi.
Coldiretti si è presa la sua
rivincita tanto che oggi il Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
è anche Presidente della Coldiretti dell’Emilia Romagna e Vice Presidente
Nazionale.
Anche il mercato si prende la sua rivincita
tanto che in un noto supermercato situato nella “culla” del Parmigiano-Reggiano
i due “grana” vengono offerti allo stesso prezzo (vedi foto).
Lascio al lettore i commenti….
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