lunedì, agosto 12, 2024

1954 – 1955 Parmigiano Reggiano e Grana Padano: uno comunista l’altro democristiano?

La rassegna stampa di cui ho parlato nel post dell’11 agosto 2024 riporta la cronaca della fondazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano a seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 1099 del 18 novembre 1953, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1954 il quale recepisce il protocollo della convenzione di Stresa del 1° giugno 1951 sull’uso delle denominazioni d’origine tipiche dei formaggi. La convezione di Stresa rappresenta la “pietra miliare” per la tutela internazionale delle denominazioni dei prodotti alimentari tipici.

Sull’argomento sono riportati i seguenti articoli:

·       L’Unità del 11 febbraio ‘54 titola: “Occorre difendere il Parmigiano-Reggiano dalle speculazioni dei gruppi monopolisti” di Aldo Magnani

·       Gazzetta di Reggio del 5 marzo ’54 titola: “Ratificata la convenzione di Stresa sull’uso delle denominazioni tipiche”

·       Gazzetta di Reggio del 10 marzo ’54 titola “Prossimo il riconoscimento del Parmigiano Reggiano” di A. Lusuardi, il quale riferisce che in tempi brevi sarà emanata la legislazione per il riconoscimento delle denominazioni in quanto la Convenzione stabilisce termini temporali precisi per l’esercizio del diritto di riconoscimento

·       Il Sole del 17 marzo ’54 riporta il testo integrale del disegno di legge trasmesso alla Camera dopo l’approvazione in sede deliberante da parte della Commissione Agricoltura del Senato.

Il disegno di legge viene modificato dalla Camera, ma in tempi stretti viene definitivamente approvato dal Senato e pertanto viene promulgata la legge 125 del 10 aprile 1954. La legge stabilisce importanti principi normativi:

·       All’art. 4 … la costituzione presso Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

·       All’art. 7 La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio. I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

·       Nell’allegato A - Caratteristiche e zone di produzione dei formaggi per i quali è riservato l'uso dei nominativi d'origine l’elenco dei formaggi tipici è il seguente: Gorgonzola; Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano;

·       Nell’allegato B - Caratteristiche dei formaggi per i quali è riservato l'uso delle denominazioni l’elenco dei formaggi è il seguente: Asiago, Fiore Sardo; Caciocavallo, Fontina e Provolone.

Sull’importanza del Comitato la Gazzetta di Reggio ne riferisce in un articolo del 9 aprile 1954 – (un giorno prima della pubblicazione sulla G.U. della legge 125) intitolato: “Il Comitato dei dodici tutelerà le denominazioni d’origine dei formaggi” scrive: “I compiti del Comitato, inutile sottolinearlo, sono vastissimi e assai delicati poiché inferiscono direttamente alla materia che intende tutelare… “ sin dalle prime riunioni si manifesteranno rivalità e posizioni differenti che, a mio parere, riflettevano posizioni politiche contrapposte.

La vigilanza sulla produzione e commercializzazione viene affidata a Consorzi volontari ed è per questa ragione che il  24 luglio 1954 è convocata l’assemblea straordinaria del Consorzio Volontario Interprovinciale Grana Tipico (fondato il 27 luglio del 1934) nella quale viene deliberata la proroga dell’ente tre 3 anni (la scadenza naturale era al 27 luglio del 1954) e, cosa più importante il cambio di denominazione in Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. Denominazione tutt’ora in vigore. (ne riferisce la “Cooperazione Reggiana” in un articolo del 30 luglio 1954.

I due allegati A e B della legge 125 mettono in evidenza l’importante differenza tra formaggi tipici prodotti in una specifica area geografica, ben delimitata, con specifici disciplinari di produzione, (allegato A) e quelli sulla con disciplinare ma non necessariamente prodotti in una zona definita. In definitiva si tratta dei precursori, a grandi linee, delle produzioni che oggi chiamiamo DOP (Denominazione d’origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta).

Voglio evidenziare che nei due allegati non viene nominato il Grana Padano.

In questa sede non intendo affrontare la delicata querelle sull’origine dei formaggi tipo “grana” (chi è nato per primo? il Parmigiano, il Reggiano, il Lodigiano, il Piacentino, ecc..) che per sommi capi considero speciosa e inconcludente perché l’origine è senza dubbio comune, poi sono state introdotte tecniche casearie che hanno portato alla diversificazione dei formaggi, più o meno significative.

Mentre nella zona del Parmigiano Reggiano si discute sul da farsi è bene sapere che il 18 giugno del 1954 Assolatte (Associazione delle industrie lattiero casearie) e Federlatte (Associazione delle cooperative casearie) fondano il Consorzio del Grana Padano.

La stampa reggiana è assai prodiga nel riferire sulle vicende del Parmigiano-Reggiano (negli articoli spesso di parla anche di Reggiano-Parmigiano) ma non un solo cenno o rigo sulla fondazione del Consorzio del Grana Padano.

Il 2 settembre 1954 sulla Gazzetta di Reggio viene pubblicato l’articolo dal titolo, a caratteri cubitali, “Gli interessi della zona tipica minacciati dal Comitato Nazionale”.

Le minacce alle quali si fa riferimento sono sostanzialmente due:

1.     Ampliamento della zona di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Il Comitato si era espresso favorevolmente nel comprendere nella zona anche la provincia di Piacenza;

2.     L’uso di tecnologie casearie meno restrittive per la produzione del formaggio tipo “grana”. Si deve tener presente che:

a.     Il Parmigiano-Reggiano poteva essere prodotto solo nel periodo 1° aprile 11 novembre, era vietato l’uso di qualunque additivo antifermentativo, la stagionatura è naturale doveva durare almeno due stati di stagionatura.

b.     Il “grana” veniva prodotto tutto l’anno, si utilizzavano sostanze antifermentative ed infine era ammessa una stagionatura forzata

Da quanto esposto emerge in modo evidente che le ragioni dei produttori di Parmigiano-Reggiano sono inconciliabili con quelle dei “padanisti”.

Il dibattito si infiamma, riunioni, convegni, interpellanze, lettere al ministro dell’Agricoltura, Senatore Giuseppe Medici. Segnalo che un articolo sull”Unità” del 27 ottobre ’54 riferisce che il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’Appello di Bologna non hanno convalidato l’assemblea del Consorzio Volontario Interprovinciale Grana Tipico e pertanto ne decretano la liquidazione. Ennesima “doccia fredda” alla quale il mondo cooperativo reagisce prontamente e l’8 novembre viene convocata una assemblea straordinaria per l’approvazione di un nuovo statuto del Consorzio.

Gli articoli riportati dalla rassegna stampa sono numerosi ma ne voglio evidenziare uno pubblicato su “Il Lavoratore dei Campi” il 27 ottobre ’54 che titola: “Fu il rappresentante bonomiano a proporre l’allargamento della zona” e nel sottotitolo si scrive: “Con questa nota il rag. Salvarani smentisce nuovamente Benvenuti. Dopo aver tradito gli interessi dei produttori, bonomiani e agrari vorrebbero rifarsi una verginità”.

Per chi non lo sa Paolo Bonomi, democristiano, fondò l’associazione agricola dei “Coltivatori Diretti” (Coldiretti) fu politico assai influente in quanto riuscì a controllare la potente organizzazione dei Consorzi Agrari (https://www.coldiretti.it/archivio/unita-italia-cento-anni-fa-nasceva-paolo-bonomi-il-fondatore-della-coldiretti-02-07-2010)

Non so nulla del citato Benvenuti, ma ritengo sia dirigente locale della Coldiretti.

La nota del rag. Salvarani, riferisce in modo assai puntuale e convincente come il Comitato ministeriale fosse stato fortemente condizionato dalla Coldiretti (esattamente come succede oggi Coldiretti fa pesare il suo potere politico) al fine di ottenere l’allargamento della zona di produzione e la conseguente modifica del rigido disciplinare in vigore per la produzione del Parmigiano-Reggiano.

La reazione locale fu dura e strategicamente vincente in quanto riuscì ad aggregare il mondo della cooperazione, tecnici, ed esperti del settore, e al tempo stesso ridimensionare il ruolo locale dei dirigenti Coldiretti.

Il risultato di tale azione combinata conseguì il risultato che nulla di quanto proposto dalla Comitato ministeriale si concretizzò a danno del Parmigiano-Reggiano.

Fu vittoria di “Pirro”, perché i bonomiani avevano già pronto il piano B. Avendo costituito il Consorzio del Grana Padano è stato relativamente facile procedere al riconoscimento della denominazione tipica. Nel Decreto del Presidente della repubblica del 30 ottobre 1955 n° 1269 il Grana Padano è compreso nell’elenco dei formaggi a denominazione tipica con la definizione del metodo di produzione, caratteristiche merceologiche e zona di produzione.

La politica “rossa” è riuscita ad avere il formaggio grana “Parmigiano- Reggiano” e la politica “bianca” il Grana Padano.

Da allora i due formaggi grana hanno avuto evoluzioni differenti sia in termini quantitativi che qualitativi.

Coldiretti si è presa la sua rivincita tanto che oggi il Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano è anche Presidente della Coldiretti dell’Emilia Romagna e Vice Presidente Nazionale.

Anche il mercato si prende la sua rivincita tanto che in un noto supermercato situato nella “culla” del Parmigiano-Reggiano i due “grana” vengono offerti allo stesso prezzo (vedi foto).


Lascio al lettore i commenti….

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